Statuto
art. 1. Denominazione e sede
È costituita, nel rispetto dell’art. 36 e seguenti del Codice Civile l’associazione senza scopo di lucro denominata: “in chiostro – itinerari e incontri d’arte. Associazione culturale senza scopo di lucro”, con sede nel comune di San Paolo d’Argon (BG), […]; presso il socio co-fondatore Luca Vavassori. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
art. 2. Finalità
L’Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale.
Le finalità che si propone sono:
- contribuire allo sviluppo della cultura e la diffusione della conoscenza, con particolare attenzione all’arte, alla storia, al paesaggio ed ai Beni Culturali in genere;
- contribuire alla tutela, alla valorizzazione e promozione del patrimonio culturale;
- incentivare il turismo culturale quale strumento di conoscenza e formazione;
Gli ambiti di interesse saranno costituiti dai Beni Culturali presenti sul territorio di San Paolo d’Argon, dei comuni limitrofi e del P.L.I.S. delle Valli d’Argon – con particolare attenzione al patrimonio storico-artistico costituito dall’ex complesso monastico, dalla chiesa parrocchiale adiacente e le chiese rurali esistenti – nonché dall’intero territorio culturale, storico-artistico, demo-antropologico e paesaggistico dell’area bergamasca.
L’Associazione si propone di integrare la conoscenza dell’ambito locale con la scoperta di realtà sovralocali, nazionali ed europee con il fine di consolidare la cura e l’attenzione che gli abitanti del territorio delle Valli d’Argon hanno verso i propri luoghi.
Per raggiungere i propri scopi, l’Associazione si propone di:
- sostenere progetti di valorizzazione del territorio italiano ed europeo;
- sostenere progetti di recupero e restauro del patrimonio artistico ed architettonico locale;
- promuovere ricerche ed attività rivolte alla rivalutazione ed alla fruizione della cultura locale e regionale ed allo sviluppo turistico attraverso la valorizzazione del patrimonio culturale autoctono, sia artistico sia letterario;
- favorire il turismo culturale, curare itinerari tematici, organizzare visite-conferenze, promuovere campagne fotografiche;
- organizzare eventi: convegni, mostre, esposizioni, seminari, giornate di studio, cicli di conferenze, premi letterari, corsi di formazione e di aggiornamento culturale e professionale per gli associati e la popolazione; progettare e sostenere attività di educazione permanente dei cittadini al patrimonio culturale;
- svolgere ricerche storico-artistiche, archivistiche, bibliografiche, iconografiche; rilasciare valutazioni e certificazioni relative all’autenticità di opere d’arte (“expertise”), riorganizzare fondi archivistici e bibliotecari,
- supportare, organizzare e gestire attività di catalogazione di beni culturali mobili ed immobili, nazionali e stranieri, in accordo con le amministrazioni pubbliche;
- progettare e gestire la catalogazione del patrimonio culturale per conto di Enti pubblici e privati, sia italiani, sia stranieri;
- promuovere la conoscenza di opere artistiche e letterarie, anche attraverso l’istituzione di “scuole di lettura”;
- stabilire ed intrattenere rapporti di collaborazione ed interazione con Istituzioni italiane e straniere nell’intento di formulare e realizzare iniziative di formazione e integrazione culturale;
- partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca scientifica e di sperimentazione tecnologica incentrati sull’arte e la letteratura e sulla valorizzazione di tutti i beni di carattere storico-artistico costituenti il patrimonio letterario, nazionale ed internazionale;
- sostenere, promuovere, organizzare e gestire mezzi di comunicazione e attività editoriali (con esclusione della pubblicazione di quotidiani) ed informative di carattere scientifico, didattico e divulgativo, utilizzando i mezzi e gli strumenti resi disponibili dalle nuove tecnologie, favorendo sia le pubblicazioni tradizionali che quelle innovative.
art. 3. Soci
Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e le persone giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
Il richiedente dovrà specificare i propri dati personali impegnandosi a versare la quota associativa.
Ci sono tre categorie di soci:
- -fondatori: sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’associazione;
- ordinari: sono coloro che partecipano all’attività dell’Associazione;
- sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
Tutti i soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale ed alla osservanza delle norme statutarie.
I soci possono ricevere compensi per la loro attività e i servizi prestati a favore dell’Associazione nei limiti di legge, fermo restando il divieto assoluto di distribuire degli utili, riserve e capitali.
La qualifica di socio viene meno in caso di:
- dimissioni, da comunicarsi con lettera al Consiglio Direttivo;
- perdita dei requisiti di moralità in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- morosità nel pagamento della quota associativa annuale;
L’ammissione a socio ordinario è della durata di un anno civile, rinnovabile, a decorrere dal primo gennaio, fermo restando il diritto di recesso.L’associazione prevede l’intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e la non rivalutabilità della stessa.
art.4. Organi sociali
Gli organi dell’associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio Direttivo, Presidente.
art. 5. Assemblea dei soci e le sue competenze
L’Assemblea è formata da tutti gli associati aventi diritto di voto.
Compete all’Assemblea, in sede ordinaria:
- deliberare sui criteri di conduzione e gestione dell’associazione;
- deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- procedere all’elezione del Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attinenti alla gestione dell’associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approvare il programma generale dell’Associazione;
In sede straordinaria:
- deliberare sulle proposte di modifica dell’atto costitutivo e dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la conseguente messa in liquidazione dell’associazione;
- deliberare su quant’altro ad essa demandato dalla legge e dal presente statuto.
art. 6. Funzionamento dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, almeno una volta all’anno per l’esame e l’approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, ed ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, scritta e motivata, da almeno un decimo dei soci aventi diritto.
La convocazione – contenente l’ordine del giorno, con luogo, data e ora fissati nonché la data successiva di eventuale seconda convocazione – deve essere inviata ai soci almeno sette giorni prima della riunione.
L’Assemblea può essere convocata, se al di fuori della sede sociale, nel territorio della Repubblica Italiana.
L’Assemblea è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in sua assenza, dal rappresentante più giovane di età dei soci fondatori presenti.
Su proposta del presidente, l’Assemblea nomina il segretario incaricato di redigere il processo verbale delle riunioni e, quando ritenuto necessario dall’Assemblea, su proposta del presidente, di nominare gli incaricati, di costituire il seggio e svolgere lo scrutinio dei voti.
Segretario e scrutatori potranno essere anche non soci.
L’Assemblea è validamente costituita, in sede ordinaria, con la presenza almeno della metà dei suoi componenti in prima convocazione e qualunque sia il numero degli intervenuti in seconda convocazione; delibera con maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
In sede straordinaria e particolarmente:
- per modificare l’atto costitutivo e lo statuto si richiede la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima sia seconda convocazione;
- per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre la presenza ed il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati sia in prima sia seconda convocazione.
Spetta al presidente verificare il diritto d’intervento in Assemblea e la regolarità delle deleghe.
art. 7. Consiglio Direttivo e le sue competenze
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a cinque, eletti dall’Assemblea che determina, all’atto della nomina, il numero dei componenti.
I consiglieri durano in carica tre anni e sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili.
In caso di dimissioni o di recesso di un consigliere il Consiglio Direttivo procederà alla sostituzione cooptando il primo dei non eletti, fermo restando il criterio di composizione del Consiglio, sottoponendo il provvedimento all’Assemblea per la ratifica, nella prima seduta utile.
Il membro cooptato resterà in carica limitatamente al periodo per il quale era stato nominato il suo predecessore e potrà essere riconfermato.Al Consiglio Direttivo spetta la competenza su tutte le materie non attribuite ad altri organi dell’associazione, e comunque le seguenti:
- nominare, a maggioranza dei componenti, il presidente ed il vicepresidente dell’associazione;
- proporre all’Assemblea le modifiche allo statuto;
- deliberare i programmi delle attività dell’associazione;
- deliberare tutte le iniziative volte al raggiungimento degli scopi dell’associazione, degli impegni amministrativi conseguenti e i provvedimenti in materia di straordinaria amministrazione;
- deliberare sull’acquisto, l’accettazione o il rifiuto di lasciti, legati e donazioni destinati al patrimonio o alle attività dell’associazione;
- predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, con situazione patrimoniale di fine esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- determinare l’entità delle quote sociali annuali;
- esaminare, per l’accoglimento o il rigetto, le domande di ammissione a soci delle rispettive categorie;
- stipulare polizze assicurative, convenzioni con enti pubblici e privati;
- nominare eventuali dipendenti, determinandone la retribuzione, accertarne la copertura;
- quantificare l’entità di indennità e compensi da corrispondere a fronte di attività svolte a favore dell’associazione nei limiti dell’importo previsto a bilancio preventivo;
- ratificare gli atti di propria competenze adottati dal presidente in caso di urgenza ed evidente necessità;
- valutare l’eventuale raggiungimento degli scopi o l’eventuale impossibilità di conseguirli, con giudizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci;
- autorizzare a stare in giudizio e nominare difensori.
art. 8. Funzionamento del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quand’è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti per tre mandati.
Il Consiglio Direttivo si riunisce per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nei tempi congrui, e tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei consiglieri, fatto salvo il preavviso di almeno sette giorni, riducibili a tre in caso di urgenza.
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal più giovane dei consiglieri presenti.
Le funzioni di segretario possono essere svolte da un consigliere o da altra persona, anche non socio, nominata su proposta del presidente.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio Direttivo deve essere redatto il relativo verbale che viene sottoscritto dal presidente e dal segretario di riunione.
Le riunioni del Consiglio possono tenersi in teleconferenza, videoconferenza o per mezzo di altre tecnologie. In tal caso gli aventi diritto a partecipare alle riunioni consiliari possono intervenire a distanza, in sedi diverse, utilizzando i predetti sistemi di collegamento.
Deve tassativamente essere assicurata:
- l’individuazione di tutti i partecipanti in ciascun luogo del collegamento;
- la presenza nello stesso luogo di chi presiede e del segretario della riunione;
- la possibilità per ciascuno dei partecipanti alla riunione d’intervenire, di colloquiare ed esprimere oralmente il proprio parere; esaminare, ricevere e trasmettere atti e documenti in genere, assicurando la contestualità di esame e di decisione deliberativa.
Nel caso di collegamento secondo le tipologie anzidette, la riunione del Consiglio Direttivo si ritiene tenuta nel luogo in cui si trova il presidente ed il segretario della riunione consiliare.
art. 9. Presidente, vicepresidente e loro competenze
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
In caso di assenza o d’impedimento del presidente tutte le sue funzioni sono svolte dal vicepresidente.
Al presidente compete:
- convocare e presiedere l’Assemblea degli associati;
- convocare il Consiglio Direttivo e presiederlo;
- sovrintendere alla conservazione e all’amministrazione del patrimonio dell’associazione;
- provvedere all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- assumere, nei casi di urgenza, tutte le deliberazioni che sono di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.
art. 10. Segretario e le sue competenze
Al segretario compete:
- curare gli atti dell’associazione;
- redigere i verbali dell’Assemblea e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- svolgere tutte le mansioni di segreteria che il Consiglio Direttivo gli affida;
- tenere la contabilità, i libri contabili e la cassa;
- redigere i bilanci consuntivi;
- curare i pagamenti e gli incassi, secondo le indicazioni impartite dal presidente.
art. 11. Risorse economiche e patrimonio
Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- quote e contributi degli associati;
- contributi di privati,
- eredità, donazioni e legati;
- altre entrate compatibili con la normativa in materia;
- proventi dell’organizzazione e della gestione di attività, iniziative e manifestazioni;
- redditi del patrimonio.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, l’associazione può avvalersi anche di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti Pubblici, di Istituzioni sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi altro contributo, ordinario e straordinario, da parte degli associati, di privati cittadini e di Enti e società di ogni tipo.
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’ente, in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.
L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire gli eventuali utili e avanzi di gestione esclusivamente per lo sviluppo delle attività funzionali al perseguimento dello scopo istituzionale di solidarietà sociale.
art. 12. Rendiconto economico finanziario
Il rendiconto economico – finanziario dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.
Il rendiconto economico – finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’associazione almeno 20 giorni prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.
Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 di giugno dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.
art. 13. Scioglimento e devoluzione del patrimonio
L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’articolo 6.
L’associazione ha l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’ente non commerciale in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altro ente non commerciale che svolga un’analoga attività istituzionale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
art. 14. Disposizioni finali
Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.